In questo periodo di grave emergenza molti nostri Clienti ci hanno contattato in seguito alle richieste degli affittuari dei negozi che, a causa della loro chiusura, non riescono a pagare l’affitto.
La domanda è: l’affittuario di un immobile ha diritto di sospendere o interrompere autonomamente ed unilateralmente il pagamento del canone di locazione? La risposta è negativa, anche ai tempi del Coronavirus.
Meglio chiarire subito che il conduttore non ha nessun diritto di sospendere o ridurre unilateralmente il pagamento del canone di locazione. Neppure in caso di riduzione del godimento dell’immobile locato.
Ed infatti è buona prassi inserire in ogni contratto di locazione – sia essa abitativa o commerciale – la previsione che il pagamento del canone e di ogni altro onere accessorio non possa mai essere sospeso o ritardato dal conduttore, qualunque ne sia il motivo. Non solo, il mancato pagamento anche di un solo canone è sufficiente a mettere in mora il conduttore.
Contrariamente a ciò che molti pensano, il D.L. n. 18/2020, non prevede nessuna sospensione o riduzione dei canoni di locazione per tutti quei negozi che – a causa del Coronavirus – sono costretti a rimanere chiusi.
Nonostante ciò, il Governo ha varato una importante misura di sostegno al commercio, riconoscendo agli imprenditori un nuovo credito di imposta pari al 60% dell’affitto.
L’art. 65 del decreto in parola – “Credito d’imposta per botteghe e negozi” – prevede che:
“[…] ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.[…]”
E’ bene chiarire sin da subito che non tutti gli affittuari di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ovvero negozi e botteghe) hanno diritto allo sconto fiscale.
Ed infatti sono espressamente esclusi quelli ove si svolgono attività quali, ad esempio: supermercati, alimentari, tabaccai, ferramenta, edicole, lavanderie, tintorie, farmacie, etc.
Inoltre, il credito di imposta del 60% può essere riconosciuto solo in compensazione a tutti gli imprenditori che non stanno lavorando (sono escluse, come visto, tutte quelle attività che continuano ad essere aperte perché assicurano beni o servizi di prima necessità).
Pertanto a tale agevolazione avranno diritto esclusivamente i soggetti che al momento sono stati costretti a sospendere le loro attività a causa dell’emergenza sanitaria.
Per poter godere della compensazione è necessario riportare sul modello F24, nella sezione Erario, alla colonna “importi a credito compensati”, il codice tributo 6914. L’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.
Un ultimo punto da chiarire è quello riguardante l’applicabilità o meno dell’art. 65 in caso di mancato pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020.
A tal riguardo è intervenuta la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alle risposte ai quesiti sul D.L. n. 18/2020.
In essa si legge che il credito, riconosciuto nella misura del 60% dell’ammontare del canone di marzo 2020, matura esclusivamente a seguito dell’effettivo pagamento dello stesso.
Pertanto tutti i conduttori di immobili dovranno rispettare gli obblighi contrattuali continuando a pagare regolarmente il canone.
L’unica importante novità è che il canone di marzo gli verrà restituito dallo Stato nella misura del 60% sotto forma di credito d’imposta.
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