Coronavirus: l’affittuario di un immobile ha diritto di sospendere il pagamento del canone di locazione?

In questo periodo di grave emergenza molti nostri Clienti ci hanno contattato in seguito alle richieste degli affittuari dei negozi che, a causa della loro chiusura, non riescono a pagare l’affitto.

La domanda è: l’affittuario di un immobile ha diritto di sospendere o interrompere autonomamente ed unilateralmente il pagamento del canone di locazione? La risposta è negativa, anche ai tempi del Coronavirus.

Meglio chiarire subito che il conduttore non ha nessun diritto di sospendere o ridurre unilateralmente il pagamento del canone di locazione. Neppure in caso di riduzione del godimento dell’immobile locato.

Ed infatti è buona prassi inserire in ogni contratto di locazione – sia essa abitativa o commerciale – la previsione che il pagamento del canone e di ogni altro onere accessorio non possa mai essere sospeso o ritardato dal conduttore, qualunque ne sia il motivo. Non solo, il mancato pagamento anche di un solo canone è sufficiente a mettere in mora il conduttore.

Contrariamente a ciò che molti pensano, il D.L. n. 18/2020, non prevede nessuna sospensione o riduzione dei canoni di locazione per tutti quei negozi che – a causa del Coronavirus – sono costretti a rimanere chiusi.

Nonostante ciò, il Governo ha varato una importante misura di sostegno al commercio, riconoscendo agli imprenditori un nuovo credito di imposta pari al 60% dell’affitto.

L’art. 65 del decreto in parola – “Credito d’imposta per botteghe e negozi” – prevede che:

[…] ai   soggetti   esercenti   attività   d’impresa è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.[…]”

E’ bene chiarire sin da subito che non tutti gli affittuari di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (ovvero negozi e botteghe) hanno diritto allo sconto fiscale.

Ed infatti sono espressamente esclusi quelli ove si svolgono attività quali, ad esempio: supermercati, alimentari, tabaccai, ferramenta, edicole, lavanderie, tintorie, farmacie, etc.

Inoltre, il credito di imposta del 60% può essere riconosciuto solo in compensazione a tutti gli imprenditori che non stanno lavorando (sono escluse, come visto, tutte quelle attività che continuano ad essere aperte perché assicurano beni o servizi di prima necessità).

Pertanto a tale agevolazione avranno diritto esclusivamente i soggetti che al momento sono stati costretti a sospendere le loro attività a causa dell’emergenza sanitaria.

Per poter godere della compensazione è necessario riportare sul modello F24, nella sezione Erario, alla colonna “importi a credito compensati”, il codice tributo 6914. L’importo di riferimento sarà quello del canone di locazione pagato nel mese di marzo 2020.

Un ultimo punto da chiarire è quello riguardante l’applicabilità o meno dell’art. 65 in caso di mancato pagamento del canone di locazione del mese di marzo 2020.

A tal riguardo è intervenuta la Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alle risposte ai quesiti sul D.L. n. 18/2020.

In essa si legge che il credito, riconosciuto nella misura del 60% dell’ammontare del canone di marzo 2020, matura esclusivamente a seguito dell’effettivo pagamento dello stesso.

Pertanto tutti i conduttori di immobili dovranno rispettare gli obblighi contrattuali continuando a pagare regolarmente il canone.

L’unica importante novità è che il canone di marzo gli verrà restituito dallo Stato nella misura del 60% sotto forma di credito d’imposta.

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