Crediti inesigibili? Recupera l’IVA!

È esperienza comune di molte imprese – e in generale dei soggetti tenuti al versamento dell’IVA – quella di subire, oltre al danno di non incassare i corrispettivi portati da fatture emesse a fronte della vendita di beni o della prestazione di servizi, anche l’ulteriore onere di dover versare allo Stato l’IVA relativa a quelle stesse fatture.
L’inesigibilità del credito può dipendere da molti fattori: la prescrizione, l’impossibilità di agire legalmente nei confronti del debitore (perché ad esempio è irreperibile, nullatenente o deceduto senza eredi), oppure il reiterato inadempimento nonostante i numerosi solleciti di pagamento.
A parziale rimedio di questo pregiudizio, l’articolo 26 del DPR 633/73, comma 3, prevede la cd. “defiscalizzazione” per i creditori insoddisfatti.
Cosa è la defiscalizzazione e chi può accedervi?
La defiscalizzazione di un credito è la possibilità per i creditori insoddisfatti di alleggerire il carico fiscale dello Stato, detraendo un’imposta dall’importo del credito prescritto o irrecuperabile.
Si precisa che solo le società o le imprese che redigono annualmente un bilancio contabile hanno la possibilità di ottenere la defiscalizzazione (così come indicato dal Testo Unico delle Imposte sul Reddito – TUIR, art. 101, comma 5).
Come funziona il recupero dell’IVA e qual è la documentazione necessaria?
Il creditore insoddisfatto potrà emettere note di variazioni dell’imponibile e dell’imposta dovuta qualora, dopo aver provveduto alla corretta registrazione delle fatture nei registri IVA, i debitori le cui fatture sono rimaste insolute vengano sottoposti a:
– una procedura esecutiva individuale infruttuosa;
– una procedura concorsuale o fallimentare.
A queste condizioni il creditore rimasto impagato, in ragione di una valutazione giuridica sull’impossibilità sopravvenuta di realizzare il credito, potrà portare in detrazione l’IVA già versata attraverso l’emissione, e la successiva registrazione, della relativa “nota di variazione”.
Sottoposizione del debitore a una procedura esecutiva “infruttuosa”
Una procedura esecutiva promossa nei confronti di un debitore può ritenersi infruttuosa allorquando l’Ufficiale giudiziario a cui viene richiesto di eseguire un pignoramento sui beni del debitore – di solito in forza di un decreto ingiuntivo o un altro provvedimento di condanna al pagamento delle somme di denaro – non rinvenga beni utilmente aggredibili e attesti tale circostanza nel verbale di pignoramento, restituito poi al creditore.
È bene precisare che, salvo il caso che l’Ufficiale verifichi una vera e propria irreperibilità del debitore, non basta che l’Ufficiale attesti di non aver potuto eseguire il pignoramento per avere trovato chiuso, al momento della esecuzione, il luogo dove dovevano essere ricercati i beni da pignorare; il verbale si considera negativo se attesta che, all’esito di una effettiva ricerca in loco, non sono stati rinvenuti, né siano rinvenibili, beni utili da pignorare.
È sempre consigliabile, pertanto, fare una preventiva valutazione costi benefici tenuto conto dell’entità dell’IVA da “recuperare”.
Sottoposizione del debitore alle procedure concorsuali
La condizione richiesta dal citato art. 26 del DPR 633/73 affinché il creditore insoddisfatto possa emettere la nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA risiede nella infruttuosa conclusione della procedura concorsuale attraverso la quale, depositando la relativa domanda in giudizio, il creditore, chiedendo di essere ammesso, ha tentato il recupero del credito.
Nel caso del fallimento, il creditore dovrà innanzitutto insinuarsi al passivo, allegando le fatture rimaste insolute, e far accertare la sussistenza del proprio credito e l’importo dell’IVA versata.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi di fallimento l’infruttuosità del credito si riterrà comprovata allorquando la possibilità di soddisfacimento del creditore insoddisfatto potrà ritenersi venuta meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili una volta effettuata, all’esito della procedura di verifica dei crediti e realizzo dei beni fallimentari, la ripartizione dell’attivo secondo l’ordine previsto dalla legge; o, in caso di mancato riparto di attivo per insussistenza di un attivo da ripartire, alla data di chiusura del fallimento.
I tempi per poter emettere la nota di variazione possono essere in questo caso anche molto lunghi; anche in questa ipotesi la valutazione costi-benefici non potrà prescindere dall’importo dell’IVA versata e da recuperare.
Vi è altra documentazione da fornire come prova di inesigibilità del credito?
Altra documentazione utile al fine di fornire la prova dell’inesigibilità del credito è:
– La documentazione da cui risulta l’avvio concreto di procedure fallimentari (ad esempio la sentenza di fallimento, copia dello stato passivo);
– Le raccomandate con cui sono stati inviati solleciti ed intimazioni di pagamento;
– Le raccomandate “tornate al mittente” per l’irreperibilità del destinatario;
– La documentazione che dimostra l’esito negativo delle procedure di recupero (ad esempio la dichiarazione negativa del terzo datore di lavoro oppure i documenti da cui risulta che il debitore è nullatenente);
– La documentazione da cui risulta che il debitore è pluriprotestato;
– Il certificato di morte del debitore e la documentazione che attesti l’assenza di eredi;
– La dichiarazione da parte della pubblica autorità che attesta lo stato di fuga del debitore.
Cosa devi fare per ottenere un certificato di inesigibilità del credito?
Per ottenere il certificato di inesigibilità del credito potrai rivolgerti al nostro Team che provvederà ad avviare la pratica al cui esito verrà rilasciata una dichiarazione in cui si indicano tutte le attività svolte infruttuosamente per il recupero del credito.
Alla dichiarazione andranno allegati tutti i documenti che dimostrano l’inesigibilità definitiva del credito.
È bene far presente che in molti casi è sufficiente anche la dichiarazione con cui un avvocato del nostro Team sconsiglia di intraprendere eventuali azioni legali poiché troppo costose o di esito incerto (ad esempio quando il debitore possiede solo un immobile già ipotecato da altro creditore ed il tuo credito è piuttosto esiguo – in questi casi è sconsigliabile avviare un pignoramento immobiliare).
In tali circostanze il nostro intervento porterà l’immediato beneficio del recupero dell’IVA alla tua impresa.

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